Normativa

Il principio di non discriminazione nelle fonti statali ed europee sancisce il godimento pieno ed eguale dei diritti vietando fattori illegittimi di discriminazione.

Va evidenziato come, in tema, vi siano fonti specifiche legate a uno o più motivi di discriminazione e fonti più generiche. Inoltre, si può parlare di fonti multilivello: vi è infatti una normativa internazionale, una europea e una nazionale, che, nell’insieme, danno vita ad un quadro complesso di tutele e previsioni.

In Italia

Il principio di non discriminazione è sancito in primis nell’articolo 3 della Costituzione italiana che postula l’eguaglianza in senso formale (comma 1) e sostanziale (comma 2). Esso, tuttavia, è ribadito in una molteplicità di fonti normative statali ovvero quelle riportate a seguire:

  • La Legge n. 300/70 cd. Statuto dei Lavoratori, in particolare gli articoli 8, 15, 16, prevede e previene le discriminazioni in ambito lavorativo, soprattutto in riferimento ai licenziamenti.
  • La Legge 13 ottobre 1975, n. 654, “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”.
  • La Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, fornisce un primo quadro di definizioni, tutele e disciplina riguardante la disabilità nei diversi ambiti della vita. In tema viene in rilievo, rispetto all’ambito lavorativo, anche la Legge n. 68/99 sulle assunzioni obbligatorie per le persone con disabilità, strumento volto a combattere le difficoltà di inserimento lavorativo. Ancora, va citata la Legge n. 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”, come modificato dal d.lgs. n. 150/2011.
  • La Legge 25 giugno 1993, n. 205, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” sanziona e condanna azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. In particolare, l’art. 1 riguarda la discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  • Il Decreto legislativo n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), in particolare gli aritcoli 43  “Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e 44 “Azione civile contro la discriminazione”
  • Il D.P.C.M dd. 11.12.2003 che ha istituito l’Ufficio Nazionale Anti–Discriminazione (UNAR)
  • La Legge n. 183/10, in particolare l’articolo 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”.

*: poi modificati dal D.l. 59/2008 (L. 101/08) ed infine dal D.lgs. 150/2011.

In Europa

Il principio di non discriminazione in Europa si traduce in una molteplicità di convenzioni, trattati e accordi di cui riportiamo qui a seguire i principali:

  • La Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (4/11/1950) il cui 14  riconosce il divieto di discriminazione laddove prevede che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione debba essere assicurato senza nessuna discriminazione – tra cui quelle fondate sul sesso, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
  • La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (18/12/2000) il cui articolo 20  enuncia il principio di uguaglianza davanti alla legge mentre l’articolo 21 pone un divieto di discriminazione fondata sul sesso, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali e anche sulla cittadinanza.
  • Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il cui articolo 10 sancisce che l’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, miri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale; il cui 18 vieta qualsiasi forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità e prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando attraverso la procedura legislativa ordinaria, possano stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni; il cui articolo 19 prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, possa prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
  • La Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000a stabilisce la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dall’origine etnica e indentifica, all’articolo 2, la discriminazione diretta, quella indiretta e le molestie.
    a) si manifesta una discriminazione diretta quando, a causa della sua origine etnica, una persona è trattata in modo meno favorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
    b) si manifesta una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi pongono alcune persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre sulla base della loro origine etnica (salvo nei casi consentiti per legge);
    c) si manifestano molestie laddove un comportamento indesiderato è adottato per motivi di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e alle prassi degli Stati membri.
  • La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 il cui articolo 1  mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la diversa abilità, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

A livello internazionale

Vi sono numerose fonti internazionali a salvaguardia del principio di non discriminazione, in particolare queste si muovono come faro guida per le legislazioni nazionali e territoriali, e fanno da principio interpretativo per le giurisprudenze statali.

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, New York 10 dicembre 1948
    Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
    Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di colore della pelle, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
    Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
  • Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
    Articolo 14 “Divieto di discriminazione”. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita ogni altra condizione.
  • Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, New York 21 dicembre 1965 
    (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 del 1974)
  • Convenzione OIL n. 143 dd. 24 giugno 1975, parità di trattamento
  • Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità
    (ratificata in Italia con legge 03.03.2009 n. 18)